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Finance & Administration

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Fatturazione elettronica e digitalizzazione: le leve anticrisi

Firma elettronica avanzata al via con le ultime regole tecniche. E’ ormai completo il quadro normativo per applicazioni di grande rilevanza quali la firma su tablet. Stabilisce le condizioni necessarie e impone che l’utente sia sempre identificato ed adeguatamente informato.

Il DMEF 3 aprile 2013, n. 55 e il DPCM 22 febbraio 2013 hanno regolarizzato le nuove regole in materia di digitalizzazione.

Attraverso i nuovi obblighi si prevedono risparmi nella PA per 1,6 miliardi di euro, ai quali si potrebbero aggiungere ulteriori 3 miliardi di euro di benefici per l’intero Sistema Paese, ipotizzando che tale pratica si diffonda anche solo nel 20% dei rapporti tra imprese.

La nuova disciplina su emissione, invio, tenuta e conservazione della fattura elettronica rientra in un progetto più ampio, che prevede la digitalizzazione completa del ciclo del pagamento con le Pubbliche Amministrazioni.

Una volta completato, questo processo dovrebbe portare a 60 miliardi di euro di risparmi, confermando la dematerializzazione una tra le più importanti leve anti-crisi.

Oltre ai vantaggi operativi, la digitalizzazione del ciclo dei pagamenti comporterebbe anche una riduzione dei tempi di pagamento della PA, il che porterebbe a risparmi tra 4,4 e i 6,7 miliardi di euro (calcolati in base agli interessi di mora stimati sui giorni di ritardo nel pagamento).

«L’emanazione del decreto rappresenta un importante passo avanti per l’intero sistema economico nel senso dell’efficienza e della trasparenza», in più questo obbligo consente «di stimolare le imprese del nostro Paese, purtroppo da sempre poco avvezze, a cogliere le opportunità delle Information and Communication Technologies a dotarsi di soluzioni innovative basate sull’informatica a supporto dei processi di gestione del ciclo dell’ordine.

Ulteriori approfondimenti durante l’evento di Business International, “The Future of Banking” a Milano il 27 giugno in cui si analizzeranno le tematiche di dematerializzazione e digitalizzazione come leva per migliorare i processi di business bancari.

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I programmi di compliance al diritto della concorrenza: il dibattito

Le imprese, PMI e multinazionali, operano all’interno di un quadro giuridico e regolamentare molto complesso ove i rischi di commissione di infrazioni a normative sempre più numerose e strutturate aumentano.

In tale contesto le imprese tendono in maniera crescente ad adottare volontariamente programmi aziendali volti a ridurre il rischio di commissione di illeciti ed a monitorare le pratiche poste in essere alla luce delle varie norme di volta in volta applicabili. Infatti, tali programmi sono ritenuti dalle imprese strumenti fondamentali per la prevenzione e gestione dei rischi non solo finanziari e commerciali ma anche reputazionali ai quali le stesse sono sottoposte in caso di commissione di infrazioni.

Le regole poste a tutela della libera concorrenza si inseriscono in questo quadro giuridico e regolamentare, a livello europeo e nazionale. In particolare, le imprese hanno la responsabilità di conformarsi alle regole in materie di intese restrittive e abuso di posizione dominante descritte agli artt. 101 e 102 del TFUE, e agli artt. 2 e 3 della L. 287/1990 per quanto riguarda l’Italia, per evitare o quanto meno mitigare il danno – a livello sanzionatorio e reputazionale – associato ai casi di infrazione.

In effetti, le imprese che pongono in essere comportamenti qualificabili come anticoncorrenziali si espongono al rischio di vedersi comminare dalla Commissione europea o da autorità antitrust nazionali sanzioni pecuniarie che possono raggiungere il tetto del 10% del fatturato mondiale consolidato prodotto nell’anno precedente – anche alla luce della presunzione di responsabilità della capogruppo per violazioni commesse dalle società figlie. In tale prospettiva, è pertanto essenziale per le imprese prendere in mano il proprio futuro, salvaguardandolo attraverso l’adozione e la messa in opera di programmi di compliance antitrust aziendali robusti, effettivi ed efficaci in grado di migliorare ulteriormente la compliance alla norma.

E infatti, molte imprese in questi ultimi anni hanno adottato programmi di conformità alla normativa antitrust nella consapevolezza che le procedure interne volte ad assicurare il rispetto delle normative applicabili e a promuovere, incentivare e diffondere una cultura antitrust in azienda siano elementi necessari per assicurare una reputazione solida, la concorrenzialità e il cd. level playing field all’interno del mercato, con benefici diretti a valle sulla clientela.

A ciò si aggiunga che varie autorità della concorrenza nazionali hanno già mostrato il loro interesse per la materia e, in alcuni casi, disciplinato compiutamente la costruzione dei programmi di compliance e il valore da attribuire ai medesimi. In tal senso, le autorità della concorrenza nazionali, britannica e francese, hanno pubblicato recentemente regolamenti, linee-guida e vari report volti ad aiutare le imprese ad implementare e adottare programmi di compliance antitrust effettivi ed efficaci, riconoscendo peraltro agli stessi - in alcune ipotesi - valore di circostanza attenuante in fase contenziosa nella determinazione della sanzione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana ha sottolineato in varie occasioni l’importanza fondamentale ormai assunta dalle iniziative interne volte a diffondere la cultura di compliance antitrust in azienda. Per quanto riguarda la Commissione europea, il Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, ha ribadito più volte l’importanza che i programmi di compliance rivestono e incoraggiato le imprese ad implementarli.

In tal senso, la DG Competition della Commissione europea ha dedicato alla compliance antitrust una sezione del proprio sito internet con la pubblicazione, in particolare, della brochure “Compliance Matters” e di ulteriori materiali volti ad guidare le aziende nello svolgere la propria attività di compliance aziendale alle regole della concorrenza. Alto è l’interesse in materia anche da parte di associazioni e think tanks, attivi a livello nazionale e sovranazionale, che a vario modo stimolano e partecipano attivamente al dibattito, spesso arrivando a definire “best practices” e “toolkits” in grado di rappresentare il benchmarking in materia a livello globale.

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Pagamento Debito PA: il CdM approva il decreto sui pagamenti

Il Consiglio dei Ministri nella riunione di sabato 7 aprile ha approvato il testo del decreto decreto legge per sbloccare da subito i pagamenti di debiti commerciali delle PA verso imprese, cooperative e professionisti per un importo di 40 miliardi, che verranno erogati nell'arco dei prossimi dodici mesi.
   
Secondo quanto reso noto dalla nota del CdM il decreto legge, coerentemente con le linee-guida dell'Unione Europea in materia, prevede le seguenti misure:

  • immediato allentamento del Patto di stabilità interno;
  • creazione di un Fondo destinato al pagamento dei debiti di Regioni, Province e Comuni;
  • incremento delle erogazioni per rimborsi di imposta per 6,5 miliardi (2,5 miliardi nel 2013 e 4 miliardi nel 2014).

I Comuni e le Province, entro il prossimo 30 aprile, faranno richiesta di autorizzazione al Mef per i pagamenti da effettuare. Tali pagamenti saranno autorizzati entro il 15 maggio e finanziati con le disponibilità liquide degli enti. Entro il 15 giugno le Amministrazioni dovranno comunicare importi e tempistiche alle imprese beneficiarie dei pagamenti. Sin da subito, in attesa della citata autorizzazione, i Comuni e le Province possono, comunque, iniziare a pagare i propri debiti nel limite del 50% dei pagamenti programmati.

Comuni, Province, Regioni e ASL, se non hanno disponibilità liquide, possono ottenere finanziamenti a valere sul Fondo. A tal fine, entro il prossimo 30 aprile faranno richiesta al Mef delle risorse necessarie per i pagamenti e dovranno ricevere entro il 15 maggio le relative ripartizioni, a valere sul Fondo.

Entro il 31 maggio 2013 le P.A. debitrici dovranno comunicare alle imprese creditrici il piano dei pagamenti.

Il Decreto Legge dovebbe essere pubblicato già oggi in Gazzetta Ufficiale per porte consentire da subito i pagamenti da parte delle P.A. con disponibilità di bilancio.

A cura di Stefano Feltrin

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Che cosa sono gli High yeld

High yield significa, letteralmente, alto rendimento. E chi se ne intende sa bene che, in gergo finanziario, “alto rendimento” è quasi sempre sinonimo di rischio elevato. Questo è vero anche quando si parla di obbligazioni, che sono forse meno soggette alla volatilità dei mercati azionari ma presentano un rischio aggiuntivo: quello di fallimento dell’emittente. I bond high yield rientrano nella fascia meno sicura, ma più redditizia, del comparto obbligazionario. Si tratta di titoli di debito classificati dalle agenzie di rating internazionali con giudizi di “BB” o inferiori. Man mano che si scende lungo la scala dei rating, maggiore è il rischio di insolvenza dell’emittente e, di norma, più elevato è il rendimento offerto.

Ultimamente, l’interesse degli investitori per questa asset class si è fatto più marcato, tanto da determinare un vero e proprio boom negli Stati Uniti, dove le emissioni hanno sfiorato i 350 miliardi di dollari nel 2012 e sono già a 90 miliardi nel primo trimestre del 2013. Il rendimento medio atteso per i bond high yield statunitensi si attesta intorno al 7% circa (era il 13% nel 2012), mentre il tasso di default (ovvero, di fallimento e di insolvenza) atteso delle società emittenti, nelle stime degli analisti, è pari a circa il 3,5%.

È facile riconoscere nella prospettiva di un rendimento elevato la ragione del fascino rischioso degli high yield. Ma cosa giustifica il boom degli ultimi mesi? Sostanzialmente, l’assenza di alternative valide per ottenere rendimenti reali attraenti. In uno scenario di inflazione elevata, yield bassi e ampia volatilità dei mercati, gli investitori si spostano verso le asset class più rischiose pur di non vedere i propri risparmi perdere potere d’acquisto reale o languire in banca con rendimenti vicini allo zero.

È evidente, però, che per investire con successo in bond high yield bisogna seguire alcuni principi di buon senso. Il primo fra tutti consiste nel diversificare il più possibile il portafoglio. Per fare un esempio basato sulle stime degli analisti, su un investimento da 100mila euro suddiviso equamente in 100 di bond high yield americani, il rendimento atteso sarebbe di 7mila euro, mentre le perdite prospettiche in caso di fallimento del 3,5% delle aziende ammontano a 3.500 euro. Il risultato è comunque un guadagno positivo, ma la condizione preliminare è un’estrema differenziazione del portafoglio. Ben diverso sarebbe stato il risultato se si fossero investiti 10mila euro in un unico bond high yield di una società destinata al default, con il rischio di una perdita totale del capitale.

In secondo luogo, per minimizzare le perdite è bene selezionare i singoli bond high-yield andando a studiare i fondamentali delle società emittenti, così da individuare quelle a minor rischio di insolvenza. Se il compito dovesse risultare troppo gravoso, meglio rivolgersi ai gestori di fondi specializzati che – si spera – dovrebbero selezionare i titoli proprio per ottenere risultati migliori rispetto alla media dei mercati.

Fonte: Wired - Articolo di Andrea Curiat

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Debiti PA, slitta il decreto sui rimborsi alle imprese

Slitta il decreto per il pagamento dei debiti della PA alle imprese: il CdM convocato per il 3 aprile è stato rimandato più volte nel corso della giornata fino ad essere spostato a prossimi giorni (probabilmente lunedì 8 aprile).

I ministri dell’Economia Vittorio Grilli e dello Sviluppo Economico Corrado Passera hanno richiesto ulteriori approfondimenti prima di definire il testo del decreto sui pagamenti dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione.

Il punto debole è l’aggiornamento del DEF, il Documento di programmazione Economica e Finanziaria: la restituzione di 40 miliardi fra il 2013 e il 2014 deve essere portata a termine senza peggiorare troppo i conti pubblici.

L’impatto stimato dal Governo è pari a uno 0,5% di deficit/PIL, che per il 2013 significa sfiorare quel 3% che, pur con le flessibilità che l’Unione Europea ha concesso all’Italia per sbloccare i pagamenti, resta un limite invalicabile. Anche perché ci sono ulteriori richieste delle imprese da valutare, come il blocco dell’aumento IVA al 22% previsto per luglio e il rinvio della TARES al 2014, che assieme costerebbero almeno altri 7-7,5 miliardi.

Lo rende noto un comunicato del portavoce di Rehn, Olivier Bailly.

Ad ogni modo Monti avrebbe già inviato a Bruxelles la necessaria documentazione per rassicurare la UE sull’impegno del’Italia nel rispettare il vincolo. Il commissario europeo per gli Affari monetari Olli Rehn ha avviato l’immediato esame dei termini del decreto.

Insomma, al solito c’è un problema di copertura. Una delle bozze valutate nelle scorse ore prevedeva di finanziare la misura con un anticipo al 2013 dell’aumento dell’addizionale regionale IRPEF, ma l’ipotesi ha scatenato reazioni così negative da parte dei sindacati e forze politiche da rientrare subito. Per ora.

Anche secondo le PMI di Rete Imprese Italia queste ipotetiche bozze non andrebbero incontro alle richieste delle aziende, invece accolte dal Parlamento, «di predisporre interventi di immediata eseguibilità, con procedure semplificate o automatiche, evitando il rimando a ulteriori fonti normative di carattere secondario e, soprattutto, verificando la fattibilità di introdurre la compensazione diretta tra debiti e crediti da parte delle imprese».

Tuttavia, il rinvio del CdM – in cui si dovrà necessariamente approvare il decreto sul rientro del debito della PA con le imprese – sembra proprio riconducibile all’esigenza di far quadrare i conti, magari armonizzando il provvedimento con altre misure economiche.

Fonte: PMI:it - Articolo di Barbara Weisz

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Tobin Tax senza responsabile

Il 1° marzo è entrata in vigore la Tobin Tax, anche se limitatamente ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi e alle relative operazioni "ad alta frequenza". Il 1° luglio l'imposta sulle transazioni finanziarie (Itf) entrerà in vigore anche sui contratti derivati, anche cartolarizzati) e sulle relative operazioni ad alta frequenza. Ma a oggi mancano alcuni provvedimenti attuativi e la circolare esplicativa.

Per fare un confronto, la circolare francese sulla locale Tobin Tax è stata pubblicata sul bollettino delle imposte del 3 agosto 2012, tre mesi prima della data in cui la relativa legge avrebbe avuto effetto (1° dicembre 2012).
L'imbarazzo deriva dal fatto che l'Itf italiana coinvolge gli intermediari finanziari e i contribuenti di tutto il mondo, non abituati, a differenza di quelli italiani, a operare al buio.

È quindi urgente l'emanazione del provvedimento necessario per definire i dati che dovranno essere indicati in dichiarazione dai responsabili d'imposta (dati che possono includere anche le operazioni e escluse ed esenti); in modo da consentire loro di approntare immediatamente le procedure di estrazione.

All'estero, comunque, l'imposta è stata presa molto sul serio. L'Afme (Association for Financial Markets in Europe), il 27 febbraio, aveva già reso pubblico un protocollo per regolare i rapporti e le responsabilità fra i diversi intermediari che possono intervenire in ciascuna operazione; protocollo nel quale viene, fra l'altro, prevista la possibilità di accordarsi sulla reciproca attribuzione degli obblighi di pagamento e di dichiarazione dell'imposta e sui relativi obblighi strumentali, secondo una logica che si auspica non trovi ostacoli nell'interpretazione della nostra amministrazione finanziaria.

Il principale problema, in effetti, è proprio individuare correttamente il responsabile dell'imposta. Cioè l'intermediario obbligato a versare le imposte, a presentare le dichiarazioni e a tenere le evidenze necessarie per i controlli fiscali.
L'imposta è versata dall'intermediario, che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione (articolo 19, comma 4 del decreto).

Se il riferimento è fatto, in senso tecnico, all'attività di «esecuzione di ordini per conto dei clienti» o di «ricezione e trasmissione di ordini» di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 5 del Testo unico della finanza, si deve considerare che si tratta di attività riservate, dall'articolo 18, comma 1 del testo unico stesso, alle banche e alle imprese d'investimento. Pertanto, il ruolo delle fiduciarie e dei notai dovrebbe essere del tutto residuale.

Fonte: IlSole24Ore - Articolo di Marco Piazza


 

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